A decorrere dall’anno 2018, ai sensi della Legge 4 dicembre 2017, n.172 di conversione con modificazioni del Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 art. 15 ter, comma 4, ai sensi dell’art. 15 ter, comma 4, lettera a), la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:
- gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50;
- gli incidenti nelle vie d’acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165;
- gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.