Ferroviario

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, la DiGIFeMa ha l’obbligo di svolgere indagini a seguito di incidenti gravi, al fine di fornire raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti, e può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi.

Di seguito si riportano le definizioni delle tipologie di eventi incidentali, specificate all’articolo 3 del D.Lgs. n. 50/2019, sulle quali la DiGIFeMa indaga:

  • incidente grave: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona o il ferimento grave di cinque o più persone oppure seri danni al materiale rotabile, all’infrastruttura o all’ambiente, il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall’organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro;
  • incidente: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro;
  • inconveniente: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, avente un’incidenza sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario.
  • Nel settore ferroviario, tutti gli eventi sottoposti ad investigazione da parte della DiGIFeMa, nella sua qualità di NIB- National Investigation Body, sono soggetti ad obbligo di notifica di apertura indagine all’Agenzia Europea Ferroviaria (ERA) con l’inserimento delle informazioni nella banca dati ERAIL (European Railway Accident Information Links).

    Le inchieste sono realizzate in conformità a quanto indicato dalle Linee guida ERA/GUI/04/2010, nonché dalla direttiva (UE) 2016/798.