Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 sulla sicurezza delle ferrovie stabilisce che:
“Ai sensi dell’articolo 15 ter , comma 4, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’Organismo investigativo provvede ad effettuare le investigazioni anche sugli incidenti occorsi sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché sugli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al presente Capo V”.