Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, la DiGIFeMa ha l’obbligo di svolgere indagini a seguito di incidenti gravi, al fine di fornire raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti, e può indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi.
Di seguito si riportano le definizioni delle tipologie di eventi incidentali, specificate all’articolo 3 del D.Lgs. n. 50/2019, sulle quali la DiGIFeMa indaga:
Nel settore ferroviario, tutti gli eventi sottoposti ad investigazione da parte della DiGIFeMa, nella sua qualità di NIB- National Investigation Body, sono soggetti ad obbligo di notifica di apertura indagine all’Agenzia Europea Ferroviaria (ERA) con l’inserimento delle informazioni nella banca dati ERAIL (European Railway Accident Information Links).
Le inchieste sono realizzate in conformità a quanto indicato dalle Linee guida ERA/GUI/04/2010, nonché dalla direttiva (UE) 2016/798.