Marittimo

Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2011, la DiGIFeMa ha l’obbligo di svolgere indagini a seguito di sinistri molto gravi, al fine di fornire raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza marittima e alla prevenzione di incidenti, e può indagare in caso di altre tipologie di sinistri ed incidenti.

Di seguito si riportano le definizioni delle tipologie di eventi incidentali sulle quali la DiGIFeMa indaga:

  • sinistro marittimo molto grave: incidente marittimo che comporta la perdita totale della nave, un morto o gravi danni all’ambiente;
  • sinistro marittimo grave: incidente marittimo diverso dal sinistro marittimo molto grave, che interessa una nave e relativo a incendio, collisione, urto, incaglio, danni allo scafo e alle apparecchiature di bordo, allagamento compartimenti nave;
  • sinistro marittimo: evento o sequenza di eventi, diverso da un sinistro marittimo, che si è verificato direttamente in relazione all’operazione di una nave mettendone in pericolo la sicurezza o, se non corretto, che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza della nave, dei suoi occupanti o di qualsiasi altra persona o dell’ambiente;
  • infortunio grave: infortunio subito da una persona, con conseguente inidoneità al lavoro della persona stessa per più di 72 ore, solo nel caso in cui l’infortunio si verifichi in corrispondenza ad un sinistro marittimo che interessa la nave.

Nel settore marittimo, tutti gli eventi potenzialmente oggetto di investigazione da parte della DiGIFeMa sono notificati all’ EMSA (European Maritime Safety Agency), con inserimento nella banca dati EMCIP (European Maritime Casualty Information Platform), secondo le seguenti modalità:

  • in una prima fase, come notifica dell’evento occorso (molto grave, grave o meno grave) da parte della Direzione Generale;
  • nella fase finale, quando la relazione conclusiva sull’incidente viene inviata alla Commissione europea (DG MOVE) per il tramite dell’ EMSA.

Le inchieste sono realizzate in conformità a quanto indicato dal Regolamento (UE) n.1286/2011 – emanato in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE – nonché dalla stessa direttiva 2009/18/CE.